Oggi, 13 maggio 2016, a Palazzo Madama si è tenuta la giornata conclusiva del Policy Game, evento organizzato dall’associazione studentesca ASP di cui abbiamo già avuto modo di parlare. In questa sede vorrei riassumere brevemente le linee base del pensiero espresso dai quattro gruppi di partecipanti, gli obiettivi e le idee che li hanno spinti poi a raggiungere un determinato risultato finale tramite il testo di legge prima emendato e poi in questa forma approvato. La seduta si è aperta con l’esposizione da parte dei relatori e dei capogruppo degli obiettivi dei progetti di legge proposti precedentemente. Per il primo gruppo il relatore Javier Orlando ha sottolineato l’importanza di uno “ius culturae” da utilizzare come metro di giudizio per permettere di appurare il livello di integrazione di chi richiede la cittadinanza italiana. Questo da intendersi principalmente come conoscenza della lingua italiana, considerata strumento base di integrazione. Ciò da valutare ovviamente alla luce di un requisito minimo di residenza nel nostro paese. Punti poi ribaditi dal capogruppo Ferrari, come anche la necessità di non incorrere in controproducenti automatismi. Ha poi posto la posizione geografica della nostra nazione, la quale la rende maggiormente soggetta a flussi migratori, come argomentazione a favore della necessità di regolamentare in maniera più rapida e semplificata la concessione della cittadinanza. Giuliano Festa, relatore del secondo gruppo, ha poi esplicato la ratio del progetto di legge del proprio gruppo e ha voluto sottolineare come la legge 91 del 1992, legge oggetto dell’elaborazione degli studenti durante la simulazione, la quale attualmente disciplina le modalità di acquisizione e di perdita della cittadinanza italiana, sia una legge valida, ma ormai troppo datata e anacronistica alla luce dei tempi mutati anche a seguito del processo di integrazione europeo. Inoltre si è voluto sottolineare l’importanza del principio di inclusione, posto alla base dell’articolo 4 del progetto di legge proposto, legato principalmente a requisiti di formazione scolastica, lavoro o stato di pericolo del richiedente. Principio da leggere in concomitanza con il principio di non discriminazione, abilmente esemplificato dal portavoce del gruppo tramite esempi di vita quotidiana, e un invito alla riflessione sul nostro futuro nel quale vedremo giocare i nostri bambini a fianco di bambini non diversi da loro solo alla luce del fatto che i loro genitori non possiedano la cittadinanza italiana. Poi la capogruppo Ruocco ha posto l’accento sulla necessità dello “ius culturae”, d’accordo con il primo gruppo, e ha puntualizzato la sensibilità del proprio gruppo in materia, esplicata dalla richiesta di questi di un livello C1 di conoscenza di lingua italiana, livello più alto rispetto a quello proposto dagli altri concorrenti. Antonio Boscarino, relatore del terzo gruppo, è intervenuto a nome di questo illustrando accuratamente le modifiche che il disegno di legge proposto dal gruppo avrebbe voluto apportare alla legge del ’92. Inoltre viene sottolineata l’importanza di una razionalizzazione del processo di conseguimento della cittadinanza tramite il matrimonio introducendo, in concomitanza, un requisito minimo di residenza in Italia per permettere di trattare, come di fatto detta il principio di eguaglianza sostanziale, situazioni uguali in modo uguale e situazioni diverse in modo diverso. Proprio basandosi su questo principio, se da una parte viene proposta una riduzione dei requisiti temporali e viene prefigurato un regime più favorevole di conseguenza per stranieri, apolidi e soprattutto cittadini di altri stati dell UE, dall’altra viene introdotta la possibilità di un test di lingua e cultura italiana per stranieri e apolidi. Il capogruppo Pucci ha in seguito risposto all’affermazione del secondo gruppo riguardo al requisito di conoscenza della lingua affermando l’eccessiva rigidità di un livello C1, probabilmente non alla portata di molti cittadini italiani nati e cresciuti in Italia da genitori italiani, e ha ribadito la propria proposta di richiedere un livello B2, da affiancare però ad un test di cultura civica. In assenza del relatore per il quarto gruppo ne ha fatto le veci Silvia De Iacovo. Viene sottolineata l’importanza della tutela del minore nato e cresciuto in Italia, il quale si trova in una situazione di fatto non diversa da quella di un bambino nato da genitori italiani, ma che rischia di subire una discriminazione dal punto di vista giuridico. Due sono i limiti posti: la volontà dello straniero di integrarsi come presupposto per la cittadinanza e necessità di evitare degli automatismi nella concessione in quanto la cittadinanza stessa comporta importanti diritti e doveri in chi la possiede. Per ovviare un’automatica concessione viene richiesto un test che dimostra il raggiungimento del livello B2 di lingua italiana e una esplicita domanda da parte dei genitori del minore o di chi ne fa le veci, ferma la facoltà di questi, una volta raggiunta la maggiore età, di rinunciarvi. Il capogruppo Russo ha dichiarato di aver apprezzato l’intervento del capogruppo del primo gruppo sulla negazione degli automatismi e quello del terzo gruppo riguardo alla necessità di richiedere un livello di lingua non eccessivamente alto. Ha poi sottolineato la disomogeneità del gruppo stesso che ha di conseguenza portato alla necessità di raggiungere diversi compromessi. Sono poi seguiti una serie di interventi. Da notare quello del gruppo 1 per ribadire la necessità di un test di cultura civica affiancato a un test di lingua B1. La riflessione del gruppo 2 sul mondo globalizzato e sulla necessità del non farsi sopraffare dalla paura del diverso. La puntualizzazione del gruppo 4 riguardo alla necessità di disciplinare la tematica e non di discriminare. Così si è conclusa la discussione e si è aperta la conclusione con replica in cui i relatori hanno abilmente e fermamente ribadito le opinioni di cui si facevano portavoce e in particolare i capogruppo del primo e del secondo gruppo hanno sottolineato la necessità di non confondere la cittadinanza con il permesso di soggiorno. Rilevante la puntualizzazione del secondo gruppo sul possibile paradosso a seguito della concessione della cittadinanza ai figli nati in Italia da residenti con regolare permesso di soggiorno: si potrebbe venire a creare una situazione in cui i figli hanno la cittadinanza e i genitori no o addirittura un favore nei confronti dei nascituri in Italia a scapito di bambini entrati nel paese comunque in tenera età, ma nati altrove. Sul punto è pervenuta la contestazione del quarto gruppo che ha indotto a riflettere sul non casuale requisito di almeno tre anni di residenza dei genitori suddetti i quali necessariamente debbono essere stati concessionari di almeno due permessi di soggiorno ( i quali hanno una durata di due anni ) per aver totalizzato una residenza totale di tre anni. E’ stata poi approvata all’unanimità l’adozione del testo unificato e si è proceduto alla votazione degli emendamenti. I gruppi avevano preventivamente proposto 5 emendamenti ciascuno per un totale di 20 emendamenti che sono stati messi al voto durante questa seduta. Sono stati proposti due emendamenti all’articolo 1. Il primo da parte del primo gruppo, cassato dall’aula. Il secondo da parte del terzo gruppo che è stato approvato quasi all’unanimità. In seguito l’articolo 1, come emendato, è stato approvato. Curiosa è la vicenda dell’articolo 2, per il quale sono stati proposti tre emendamenti, e che, a seguito della bocciatura da parte dell’aula della richiesta del quarto gruppo di proseguire alla votazione disgiunta del proprio emendamento, è sfociata nella bocciatura da parte dei presenti dello stesso testo come proposto nel testo unificato e di conseguenza soppresso dal testo di legge. Più rapida la votazione riguardo all’articolo 3 per il quale è stato prima approvato l’unico emendamento e poi il testo come emendato. Per l’articolo 4 sono stati proposti ben cinque emendamenti. Il quinto poi ritirato dal gruppo 4 che l’aveva proposto. La votazione ha portato alla bocciatura del primo emendamento, all’approvazione dei restanti e dell’articolo così come di conseguenza emendato. L’articolo 5 è stato in seguito approvato all’unanimità in quanto non vi era proposta di alcun emendamento. Per l’articolo 6 si è movimentata la situazione: dei cinque emendamenti proposti il primo è stato ritirato dal gruppo 1 che l’aveva proposto in quanto avrebbe causato una lacuna di disciplina, allo stesso modo il gruppo 2 ha ritirato il terzo ed il quarto emendamenti proposti. Il secondo e il quinto sono poi stati approvati dall’aula a seguito della puntualizzazione sulla necessità di quest’ultimo in quanto foriero di un necessario termine temporale per l’attuazione della disciplina. Vi è poi stata la proposta da parte del primo e del terzo gruppo di sopprimere l’articolo 7, poi salvato dall’aula, a seguito di un acceso dibattito scaturito dall’eventuale possibilità proposta dal gruppo 3 di modificare il testo della legge originale del ’92 inserendo le cause di cui all’articolo 6.1 ( proposta poi limitata alla lettera a del sovracitato comma ) come cause di perdita di cittadinanza. La proposta è stata bocciata dall’aula in quanto reati così comuni e diffusi come il “peculato” potrebbero causare la perdita della cittadinanza da parte di un elevato numero di cittadini con conseguenze gravi anche dal punto di vista della violazione della disciplina di diritto internazionale, ad esempio la convenzione CEDU, volta ad evitare il fenomeno dell’apolidia. Infine il testo unificato, come emendato, è stato approvato a maggioranza dall’aula, con l’astensione però del primo gruppo, che si è detto sfavorevole al testo finale in quanto stilisticamente imperfetto a causa della mancata approvazione delle migliorie stilistiche proposte dal gruppo stesso.
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